Iscriversi all'Albo dei presidenti di seggio

Aggiornamento annuale

Data:

07 agosto 2025

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Descrizione

L'albo dei presidenti di seggio è l'elenco degli elettori di un comune che sono idonei a ricoprire l'incarico di presidente di un seggio elettorale durante le consultazioni. L'albo è gestito dalla Corte d'Appello territorialmente competente e l'iscrizione è demandata agli elettori che ne facciano richiesta.

Cosa fa?

Il presidente di seggio s'insedia presso ogni sezione elettorale al momento delle consultazioni elettorali o referendarie ed è, per ogni effetto di legge, un pubblico ufficiale durante l'esercizio delle sue funzioni.

Il presidente di seggio:

  • sovraintende e garantisce la regolarità di tutte le operazioni compiute dall'ufficio elettorale di sezione,
  • dopo aver ascoltato il parere degli scrutatori, prende decisioni sulle difficoltà, gli incidenti, i reclami e le proteste che si presentano durante le operazioni di seggio,
  • è responsabile della consegna al sindaco dei plichi con i documenti e gli atti relativi alle operazioni elettorali della propria sezione,
  • si esprime sull'attribuzione dei voti e delle preferenze durante le operazioni di scrutinio.

A chi è rivolto?

Per l'iscrizione è necessario essere cittadini italiani, elettori del Comune, in possesso di un diploma di scuola superiore e non aver superato i 70 anni di età.

L'iscrizione all'albo è gratuita e rimane valida finché non si perdono i requisiti, oppure finché la Corte d’appello non decida di procedere alla cancellazione.

Ai sensi dell'art.23 del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali (D.P.R. 570/1960) e dell'art. 38 del Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (D.P.R. 361/1957) "sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario":

a) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;

b) gli appartenenti a Forze armate in servizio;

c) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;

e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;

d) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione."

Come fare?

La domanda deve essere presentata entro il 31 ottobre di ogni anno presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Vigano San Martino oppure tramite mail a: segreteria@comune.vigano-san-martino.bg.it

 

Modalità di cancellazione

La Legge 53/1990 non prevede la cancellazione dall’albo su istanza di parte. Eventuali domande pervenute sono, comunque, trasmesse alla Corte d’Appello di Brescia quale organo competente.

Il Presidente della Corte d'Appello nel mese di gennaio di ogni anno dispone la cancellazione dall'albo:

a) di coloro che non hanno i requisiti stabiliti dalla legge;

b)  di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio  elettorale,  non  le  abbiano  svolte senza giustificato motivo;

c)  di coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo anche non definitiva;

d)  di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del testo unico n. 361 del 1957 e nel capo IX del testo unico n. 570 del 1960;

e)  di coloro che, sulla base di segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione, e comunque denominati, si sono resi responsabili di gravi inadempienze.

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Pagina aggiornata il 07/08/2025