Contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati. Legge 13/89
La misura, attuata in base alla Legge 9 gennaio 1989, n. 13, prevede contributi a fondo perduto destinati a interventi per migliorare l’accessibilità delle abitazioni private, come l’installazione di ascensori, servoscala, rampe o l’adeguamento degli ingressi e degli spazi interni.
Il bando permette ai Comuni di raccogliere le domande dei cittadini aventi diritto e di erogare contributi a fondo perduto per opere e beni mobili strettamente idonei a rimuovere gli ostacoli alla mobilità, secondo criteri di priorità e riparto stabiliti dalla normativa nazionale e regionale.
I contributi sono cumulabili con le detrazioni fiscali Irpef e, in alcuni casi, possono coprire fino al 100% delle spese sostenute.
Il bando sostiene interventi mirati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici privati già esistenti, inclusi centri o istituti residenziali di assistenza, dove risiedono stabilmente persone con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, compresa la cecità e le difficoltà di deambulazione e mobilità. Gli interventi possono riguardare sia le parti comuni (come androni, scale, rampe, ascensori) sia le unità immobiliari o porzioni in proprietà o godimento esclusivo del beneficiario. Qualora non sia possibile realizzare opere edilizie, sono ammissibili beni mobili strettamente idonei allo stesso fine.
Possono partecipare esclusivamente i Comuni della Regione Lombardia, in qualità di soggetti attuatori e richiedenti del contributo regionale destinato al “Fondo speciale per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati”. I Comuni raccolgono le domande dei cittadini aventi diritto e determinano il fabbisogno comunale, trasmettendo poi la richiesta complessiva alla Regione.
Beneficiari finali delle misure (non richiedenti diretti alla Regione) sono:
- Portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti (inclusa la cecità e le difficoltà di deambulazione) residenti stabilmente nell’immobile oggetto di intervento.
- Coloro che hanno a carico tali soggetti ai sensi dell’art. 12 del DPR 917/1986.
- I condomìni dove risiedono le suddette categorie di beneficiari.
- Centri o istituti residenziali per l’assistenza agli handicappati.
Le domande potranno essere inoltrate dal 2 marzo 2026 fino al 31 marzo 2027.