Termine dello Stato di Alto Rischio di Incendio Boschivo in Lombardia

Regione Lombardia Informa

Data:

01 settembre 2026

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Descrizione

Termine periodo ad alto rischio di incendio boschivo per la stagione estiva 2026. Applicazione delle norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco (Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000, l.r. 31/2008, R.R. 5/2007).  

Si fa seguito alla dichiarazione di periodo ad alto rischio di incendio boschivo per la stagione estiva 2026, disposta con nota protocollo Y1.2026.0016625 del 10/08/2026, per l’applicazione delle norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco contenute nella Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000, nella Legge Regionale n. 31/2008, nel Regolamento Regionale n. 5/2007 e nel Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2025 – 2028.   Essendo venuti meno i fattori predisponenti per l’innesco e la propagazione degli incendi boschivi (alte temperatura e siccità prolungata), sulla base delle condizioni di pericolo rilevate sul territorio, dell’andamento degli incendi e delle informazioni modellistiche elaborate dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi sulla scorta dei bollettini elaborati da ARPA Lombardia, sentita la Direzione Regionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Lombardia, il Comando Regionale Carabinieri Forestali Lombardia ed i Presidi territoriali, si comunica che il periodo ad alto rischio di incendio boschivo in Lombardia deve ritenersi concluso dalla data di protocollo della presente nota.   Vengono, pertanto, a cessare gli effetti previsti dagli artt. 4 e 7 della Legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000, n. 353 e dagli articoli 45, comma 4 e 61, comma 9 della legge regionale n. 31/2008 e dalla Legge 8 novembre 2021, n. 155 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”.   Si invitano, comunque, gli Enti a voler mantenere attivo il servizio di presidio antincendio boschivo; particolare attenzione dovrà essere posta nelle aree dove il rischio siccità, accompagnato da condizioni meteorologiche particolarmente favorevoli allo sviluppo di incendi boschivi, possano determinare l’innesco di eventi.  

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Pagina aggiornata il 01/09/2026