Il consiglio comunale, nella sua prima seduta, elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale, presieduta dal sindaco e composta da tre componenti effettivi e tre supplenti.
Compito della commissione elettorale comunale è quello di provvedere alla tenuta e revisione dell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale. La stessa provvede alla nomina degli scrutatori tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione (legge 8 marzo 1989, n. 95, articolo 6).