L'articolo 13 della legge 10 aprile 1951 n. 287, modificata dalla legge 5 maggio 1952, n. 405 e dalla Legge 27 dicembre 1956, n. 1441, relative al "Riordinamento dei Giudici di assise", prevede che in ogni Comune vengano formati due distinti elenchi dei cittadini, in possesso dei requisiti per l'esercizio delle funzioni di Giudice popolare nelle corti di Assise e di Appello.
La formazione di detti elenchi deve avvenire a cura di un'apposita Commissione, composta dal Sindaco o da un suo delegato, che la presiede, e da due Consiglieri comunali.